Cosa succede ai contratti su “posti Covid-19” stipulati prima dell’insorgere delle nuova emergenza sanitaria?
In sede di conversione del c.d. Decreto Agosto è stato eliminata la disposizione che prevedeva la risoluzione contrattuale nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza.
All’articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile.“
Con tale modifica si elimina l’automatica risoluzione dei contratti, mentre si stabilisce che, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, il personale supplente assicura le prestazioni con le modalità di lavoro agile (come avviene per tutto il personale docente). A supporto dell’erogazione di tali prestazioni, le scuole possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa di 10 milioni di euro.
Sul punto, qualche preoccupazione aveva destato il messaggio riportato sul sistema SIDI, che disponeva, su richiesta della Direzione generale per il personale scolastico, l’eliminazione della clausola risolutiva per i contratti COVID solo in riferimento al personale docente ed educativo.
Con la suddetta modifica è stata eliminata l’automatica risoluzione dei contratti COVID tanto per il personale docente che per il personale ATA.
La nota n. 1990 del 5 novembre 2020 chiarisce definitivamente che i contratti già sottoscritti ai sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (i cosiddetti “posti Covid-19”) non devono essere risolti, né nel caso dei docenti né in quello degli ATA.
Questo articolo è stato scritto a mero scopo informativo e non può essere inteso in nessun modo quale parere legale.
Articolo a cura del Dott. Stefano Longo.